StatutoTitolo XX

Art. 181

In vigore dal 12 nov 1867
Nello estrinseco rapporto del gius onorifico e della rappresentanza in faccia dell'Accademia, la porzione accademica è individua, indivisibile, deve restare presso uno solo, e non può godersi da più di uno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-181

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