Statuto›Titolo XX
Art. 181
In vigore dal 12 nov 1867
Nello estrinseco rapporto del gius onorifico e della rappresentanza in faccia dell'Accademia, la porzione accademica è individua, indivisibile, deve restare presso uno solo, e non può godersi da più di uno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-181