StatutoTitolo XXI

Art. 186

In vigore dal 12 nov 1867
Non possono succedere nella porzione accademica, considerata come assegnamento pecuniario, quelli che in ordine agli articoli 724 e seguenti del Codice civile sono incapaci o indegni di succedere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-186

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Art. 186 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo