Statuto›Titolo XXI
Art. 186
In vigore dal 12 nov 1867
Non possono succedere nella porzione accademica, considerata come assegnamento pecuniario, quelli che in ordine agli articoli 724 e seguenti del Codice civile sono incapaci o indegni di succedere.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-186