Statuto›Titolo XXI
Art. 189
In vigore dal 12 nov 1867
Per potere succedere nel gius onorifico, e nella rappresentanza di Accademico, bisogna inoltre essere accettati ed ammessi dall'Accademia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-189