Statuto›Titolo XXI
Art. 193
In vigore dal 12 nov 1867
Se gli eredi, o i legatari sono più di numero, e non vi è assegna fatta dall'Accademico defunto, la porzione accademica si aggiudica ad uno solo di essi, coll'obbligo di conguagliarne gli altri fino al giusto di lei valore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-193