StatutoTitolo XXI

Art. 198

In vigore dal 12 nov 1867
Se i chiamati a succedere nella porzione accademica sono estranei dello Accademico defunto, questi, dentro il termine di un mese dal giorno dell'aperta successione, debbono esibire all'Accademia, ed in forma autentica, l'atto del quale ha causa la loro successione, e possono domandare, ma non hanno diritto di ottenere, di essere ammessi ed accettati come Accademici.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-198

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