StatutoTitolo XXI

Art. 200

In vigore dal 12 nov 1867
Se non piacesse all'Accademia di esercitare questo suo diritto di riammensazione, il successore estraneo che avrà domandato di essere ammesso potrà essere accettato come Accademico, quando riunisca le qualità richieste per potere succedere nelle porzioni accademiche, e dovrà essere sottoposto al partito di accettazione dell'Accademia riunita in adunanza generale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-200

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Art. 200 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo