Statuto›Titolo XXI
Art. 200
In vigore dal 12 nov 1867
Se non piacesse all'Accademia di esercitare questo suo diritto di riammensazione, il successore estraneo che avrà domandato di essere ammesso potrà essere accettato come Accademico, quando riunisca le qualità richieste per potere succedere nelle porzioni accademiche, e dovrà essere sottoposto al partito di accettazione dell'Accademia riunita in adunanza generale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-200