StatutoTitolo XXI

Art. 201

In vigore dal 12 nov 1867
Il successore estraneo avente le richieste qualità si accetta come Accademico mediante partito vinto con due terzi di voti favorevoli resi dagli Accademici o loro procuratori intervenuti all'adunanza, e sempre senza discussione preventiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-201

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