Art. 201
StatutoTitolo XXI

Art. 201

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In vigore dal 12 nov 1867
Il successore estraneo avente le richieste qualità si accetta come Accademico mediante partito vinto con due terzi di voti favorevoli resi dagli Accademici o loro procuratori intervenuti all'adunanza, e sempre senza discussione preventiva.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-201