StatutoTitolo XXI

Art. 204

In vigore dal 12 nov 1867
Per estranei s'intendono tutti quelli che non sono discendenti, ascendenti, collaterali fino in terzo grado civile inclusivamente dell'Accademico o coniuge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-204

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 204 Regio Decreto che approva un nuovo statuto organico della Reale Accademia degli Immobili, cui appartiene il Teatro della Pergola in Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo