Statuto›Titolo XXI
Art. 204
204 / 242In vigore dal 12 nov 1867
Per estranei s'intendono tutti quelli che non sono discendenti, ascendenti, collaterali fino in terzo grado civile inclusivamente dell'Accademico o coniuge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-204