Statuto›Titolo XXI
Art. 209
In vigore dal 12 nov 1867
In tutti i casi nei quali la successione si aprisse a favore di uno o più di quelli che a tenore delle presenti Leggi non possono essere Accademici, si procede colle regole fissate negli .
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-209