Statuto›Titolo XXI
Art. 207
In vigore dal 12 nov 1867
Se un Accademico fosse chiamato a succedere nella porzione di un altro, deve nominare il procuratore nel termine di due mesi dall'aperta successione, e deve poi disporre di una delle due porzioni nel modo e termini fissati dagli : se egli ne dispone a favore di un suo ascendente, discendente, collaterale fino al terzo grado inclusive e coniuge, hanno luogo le disposizioni degli ; se poi ne disponesse a favore di altre persone, allora si procede colle regole stabilite dagli ; e quando sieno trascorsi i respettivi termini a nominare il procuratore, e disporre di una delle due porzioni accademiche, si applicano alla porzione sopravvenuta le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-207