Statuto›Titolo XXI
Art. 205
In vigore dal 12 nov 1867
Le disposizioni degli , si applicano anche nel caso di successione apertasi a favore di persone domiciliate fuori del Regno, sebbene fossero discendenti, ascendenti, collaterali fino al terzo grado civile inclusive, e coniuge.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-205