StatutoTitolo XXI

Art. 199

In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia nel caso di successione apertasi a favore di estranei, ha diritto di riammensare la porzione dell'Accademico defunto, con prelazione al di lui erede o successore estraneo, il quale avrà soltanto il diritto di esigere dall'Accademia, e secondo le stime da farsene ai termini di ragione, il prezzo della porzione accademica che ella riammensa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-199

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