Statuto›Titolo XXI
Art. 199
199 / 242In vigore dal 12 nov 1867
L'Accademia nel caso di successione apertasi a favore di estranei, ha diritto di riammensare la porzione dell'Accademico defunto, con prelazione al di lui erede o successore estraneo, il quale avrà soltanto il diritto di esigere dall'Accademia, e secondo le stime da farsene ai termini di ragione, il prezzo della porzione accademica che ella riammensa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-199