Art. 189
StatutoTitolo XXI

Art. 189

189 / 242
In vigore dal 12 nov 1867
Per potere succedere nel gius onorifico, e nella rappresentanza di Accademico, bisogna inoltre essere accettati ed ammessi dall'Accademia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-189