Art. 226
StatutoTitolo XXIII

Art. 226

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In vigore dal 12 nov 1867
Siccome pel disposto del superiore il numero degli Accademici non può essere diminuito, perciò l'Accademia deve concedere nuovamente ad altri le porzioni che abbia riammensate.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1867-09-22;1937#art-s-226