Regolamento›Capo VI
Art. 276
Delle sentinelle alle prigioni.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1037. Qualunque sentinella, ma specialmente quella delle prigioni, accorgendosi che ivi si giuochi, si fumi, sorgano dispute, si schiamazzi o si canti, ovvero vi sia lume o fuoco, ne avverte immediatamente la guardia.
Veglia parimente acciocchè nulla vi s'introduca di soppiatto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-276