Regolamento›Capo VI
Art. 278
Ulteriori doveri della guardia di polizia.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1040. I doveri generali prescritti dal regolamento del servizio di piazza sono anche applicabili alla guardia di polizia, per quanto non vi ostino i precedenti articoli.
§ 1041. La consegna generale, firmata dal comandante del Corpo, sta affissa nel corpo di guardia; quelle verbali sono comunicate alla guardia dal solo uffiziale di picchetto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-278