Regolamento›Capo VII
Art. 280
Doveri delle guardie scuderie.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1055. Le guardie alle scuderie, discendenti e montanti, danno e ricevono in presenza dei caporali che le comandano, la consegna di tutti gli utensili delle medesime, del numero dei cavalli esistenti in esse e delle cavezze. Di tutti questi oggetti sono essi responsabili durante il loro servizio, e perciò se alcuno ne viene smarrito o danneggiato per loro incuria, il furiere cui ne è fatta relazione dal caporale di guardia per mezzo del sergente di settimana, ne fa tosto eseguire la riparazione, od il cambio a loro carico.
§ 1056. Incombe loro d'attendere alla massima pulizia della scuderia, di portar via il letame a misura che si forma, di procurare il pronto scolo delle orine, scegliendo per queste operazioni, come anche per nettare viemmeglio le poste, il momento in cui ne saranno fuori i cavalli. Se avvi paglia o strame, si fa asciugare al sole, rivoltandolo di tempo in tempo.
§ 1057. Preparano prima del termine del governo, e prima del ritorno dalle istruzioni o passeggiate l'acqua occorrente per lavare i cavalli.
§ 1058. Nell'avvicinarsi ai cavalli hanno per massima di prevenirli sempre colla voce, e di non mai sorprenderli, onde evitare sinistri accidenti.
§ 1059. Devono vegliare giorno e notte diligentemente perché non succedano sconcerti, accorrendo con prontezza al minimo strepito, e procurando di quietare i cavalli, ed impedire, senza però maltrattarli (la qual cosa è severamente proibita) che si offendano fra di loro con calci, s'incapestrino, o si sleghino. A questo fine, oltre alle cavezze cui sono legati i cavalli, ogni scuderia sarà munita di un numero di esse di scorta; di notte una delle guardie è comandata di fazione e su di essa cade più specialmente la responsabilità dell'ordine.
§ 1060. Non possono dar da mangiare ai cavalli fuori delle ore fissate, e senza che vi assista il caporale di guardia alle scuderie, o sergente di settimana, nè sotto verun pretesto lasciarne estrarre alcuno dalla scuderia senza ordine dei medesimi, o dell'uffiziale.
§ 1061. Hanno cura che le cavezze dei cavalli estratti per la passeggiata o per l'istruzione siano collocate in modo da non essere danneggiate dai cavalli che rimangono.
§ 1062. È rigorosamente vietato di fumare, o portar fuoco nelle scuderie, ed i lumi deggiono essere sempre chiusi in apposite lanterne.
§ 1063. In caso d'incendio, prima loro cura sarà di estrarre i cavalli dalle scuderie, onde evitare che introdottosi il fumo si rifiutino d'uscire. In tal caso sarà loro coperto il capo, e per paralizzare l'effetto dell'odore del fumo, si metterà. loro sotto il naso del letame, o per lo meno della paglia fetente.
§ 1064. Succedendo casi straordinari, le guardie-scuderia ne devono far relazione al caporale di guardia, affinché vi possa, secondo l'occorrenza, prontamente provvedere.
§ 1065. Gli additati doveri delle guardie-scuderia sono comuni agli uomini di guardia all'infermeria-cavalli, coll'avvertenza inoltre per questi di eseguire puntualmente tutte le ulteriori consegne stabilite dal veterinario, pei casi o per le cure speciali.
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