RegolamentoCapo VI

Art. 275

Della sentinella alla porta del quartiere.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1034. La sentinella alla porta del quartiere avrà per consegna di tener sgombro il passaggio, di fermare e indirizzare al capo-posto, od al sergente d'ispezione le persone estranee che intendano introdurvisi, di stare attento, sì di giorno che di notte, a qualunque rumore straordinario udisse sì nell'interno che nelle vicinanze del quartiere, per avvertirne immediatamente il capo-posto. § 1035. Essa non deve lasciar uscire alcun squadrone, o frazione di esso, od individuo armato senza preventivo avviso del comandante la guardia, il quale deve averne ricevuto l'ordine espresso dall'uffiziale di picchetto. § 1036. Non permette che alcun sott'uffiziale, caporale o soldato esca dal quartiere in una montura che non sia la prescritta, e senza essere stato visto dal comandante della guardia, o dal sergente d'ispezione. A queste consegne generali si aggiungeranno quelle particolari richieste dai tempi, dai luoghi, e dalle circostanze.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-275

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo