Regolamento›Capo VI
Art. 271
Dei quartilieri.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1020. Ai quartilieri è affidata la mondezza delle camerate, delle sellerie, e degli altri luoghi occupati dal rispettivo squadrone, e delle suppellettili che vi si contengono. Essi vi attendono quindi a norma dei §§ 904, 908 e seg. e 1076, mantenendo sempre ogni cosa netta e pulita.
Ricevono i lumi per l'illuminazione delle camerate preparati ed accesi dal soldato comandato di piantone presso il furiere.
§ 1021. Non possono allontanarsi dalla camerata se non per servizio o per qualche urgente bisogno, ovvero con licenza del caporale di settimana; sono mallevadori d'ogni cosa ivi esistente, nè permettono che alcuno tocchi le robe altrui. Prendono però parte a tutti gli esercizi e riunioni, ed in tal caso se non sono rimpiazzati da convalescenti, il sott'uffiziale della camerata la chiude, ritenendone la chiave.
Storico versioni
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