Regolamento›Capo VI
Art. 269
Dei rancieri.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1015. Il caporale ed i soldati di cucina sono incaricati di preparare il rancio della giornata, e di comprare e recare in quartiere i viveri occorrenti, osservando strettamente a tal fine le norme divisate ai §§ 1116 e seguenti, 1181 e seg. Essi vestono la montura appositamente stabilita.
§ 1016. Il caporale di cucina riceve in consegna da quello che lo ha preceduto le marmitte e gli attrezzi occorrenti pel suo servizio, e ne è quindi mallevadore.
Li parifica perciò colla nota, che deve essere annessa al quaderno di cucina, ed ove ne riconosca alcuno mancante o guasto, o bisognevole di essere stagnato, ne riferisce immediatamente al proprio furiere ed al sergente d'ispezione.
§ 1017. Egli è inoltre mallevadore dell'integrale impiego dei viveri a lui consegnati, della regolare loro cottura, e dell'equa distribuzione del rancio ai soli individui compresi nell'ordinario, senza che egli, o nessun'altra persona possa permettersi di distrarne la benché menoma parte sotto qualunque pretesto.
§ 1018. Durante la cottura del rancio non può scostarsi dalla cucina, nè permettere ai rancieri d'allontanarsene, salvo pell'adempimento delle attribuzioni loro, così pure non permette ad altre persone d'avvicinarsi ai rancieri, eccetto che per motivo di servizio, sin dopo compiuta la distribuzione.
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