RegolamentoCapo VI

Art. 267

Dell'uffiziale comandato ai viveri.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1009. L'uffiziale comandato ai viveri adempie alle incumbenze indicate al § 1180 e seg., veste la montura prescritta per l'ora in cui si reca alla provvista dei viveri, indossando la sciarpa, e va esente da quelle sole scuole, esercitazione e servigi che si praticassero in quell'ora.
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Dell'uffiziale comandato ai viveri. (Art. 267 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo