Regolamento›Capo VI
Art. 265
Dell'uffiziale di picchetto.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1000. L'uffiziale di picchetto comincia il suo servizio all'ora della parata della guardia, e non può, durante il medesimo, nè spogliarsi, nè allontanarsi dal quartiere, salvo che debba condurre il picchetto armato.
§ 1001. Dalla sveglia alla ritirata veste la montura giornaliera, e dalla ritirata alla sveglia può far uso della piccola montura. Egli ha sempre la sciarpa ad armacollo nel modo prescritto.
§ 1002. Entrando di servizio riceve dal suo predecessore il registro dei ditenuti, modello N.° 49, da esso firmato, le varie consegne, compresa quella delle suppellettili ed arredi esistenti nella sua camera, dei quali verificherà lo stato per riconoscere so sia concorde colla nota in esso registro contenuta, la quale vuol essere mantenuta al corrente dall'aiutante maggiore in 1°.
§ 1003. Ricevuta la consegna si presenta al capitano d'ispezione per prenderne gli ordini, facendogli rapporto delle suppellettili riconosciute deteriorate mancanti, ed il capitano ne firma per discarico di esso l'annotazione che egli avrà esteso nell'apposita colonna del mentovato registro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-265