RegolamentoCapo IV

Art. 260

Del medico di settimana.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 961. Oltre alle incumbenze indicate ai §§ 975 e 1189, il medico di settimana assiste al rapporto del comandante del Corpo. § 962. Assiste o pratica le medicature occorrenti agli individui ricoverati all'infermeria reggimentale. § 963. Accompagna il reggimento al nuoto e alle passeggiate militari, ed assiste a tutte le altre istruzioni od esercitazioni. § 964. Allontanandosi dal quartiere, lascierà indicazione al sergente d'ispezione del luogo dove possa trovarlo in caso di bisogno.
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Del medico di settimana. (Art. 260 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo