RegolamentoCapo III

Art. 256

Dipendenza dei utilitari nel servizio settimanale e giornaliero.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 930. Pel servizio di quartiere: a) Il capitano d'ispezione dipende immediatamente dall'uffiziale superiore di servizio; b) L'aiutante maggiore, il medico, il veterinario, gli uffiziali; di settimana e quello comandato ai viveri, dal capitano d'ispezione; c) Il caporale furiere d'amministrazione di settimana, dal direttore dei conti e dall'uffiziale d'amministrazione; d) Il sergente di settimana, dall'uffiziale di settimana e dal furiere; e) II caporale di settimana, dall'uffiziale e dal sergente di settimana e dal furiere; f) L'uffiziale di picchetto, dal comandante del Corpo, dall'uffiziale superiore di servizio e dal capitano d'ispezione; g) Il sergente d'ispezione, dall'uffiziale di picchetto e dall'uffiziale comandato ai viveri, secondo la natura dei vari servizi cui deve attendere; h) La guardia di polizia, dall'uffiziale di picchetto; i) Il sergente comandato per l'accompagnamento degli entranti o sortenti dall'ospedale, dagli aiutanti maggiori; k) I caporali e soldati di cucina, e quelli comandati a recare rancio agli assenti, dal sergente d'ispezione e dall'uffiziale di picchetto. Queste speciali dipendenze non dispensano però dalle altre stabilite dalla gerarchia militare.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-256

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