Regolamento›Capo III
Art. 253
Divisione del servizio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 923. Il servizio interno del quartiere è settimanale e giornaliero, ed è regolato dal comandante del Corpo con un orario ove sono contemplate tutte le operazioni, scuole ed istruzioni stabilite dai regolamenti e dagli ordini superiori.
§ 924. Il comandante rassegna l'orario, ogni qual volta gli sia richiesto, al comandante della brigata, ed a quello della Divisione cui il Corpo fosse addetto, i quali procureranno di conservare una certa uniformità fra i Corpi da loro dipendenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-253