Regolamento›Capo II
Art. 250
Latrine.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 920. I miasmi delle latrine essendo assai nocivi alla salute del soldato, e fomentando in ispecie con somma facilità le oftalmie, la pulizia di esse deve essere invigilata con molta cura.
Sarà perciò vietato di gettarvi cenere, spazzature, paglia od altro che possa ingombrarne i canali, come anche di trattenervisi oltre il tempo necessario, e si procurerà anche talvolta di spandervi carbone di legna ridotto in polvere.
Siccome la sconcia abitudine d'insozzare il pavimento delle latrine renderebbe vana ogni altra cura e diligenza, i comandanti di Corpo daranno i provvedimenti più efficaci per estirparla, collocando anche soldati di piantone alla porta di esse, e castigando severamente coloro che trasgredissero le prescrizioni emanate in proposito.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-250