Regolamento›Parte TERZA›Titolo PRIMO›Capo I
Art. 245
Divieto di cedere ad altri il proprio alloggio, e sito da concedersi a ciascun uffiziale.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 889. L'uffiziale, cui è concesso un alloggio in quartiere, non può cederlo ad altri.
§ 890. L'alloggio è concesso per tutto il tempo che il reggimento dimora nello stesso quartiere, salvochè l'uffiziale si recasse in licenza per un tempo maggiore di quello fissato per la licenza ordinaria.
§ 891. Mentre sta in distaccamento egli non può disporre del suo alloggio, ma al ritorno gli verrà restituito, o gliene sarà assegnato un altro dal comandante del Corpo.
§ 892. Durante la licenza ordinaria può lasciarlo chiuso o cederlo a qualsiasi uffiziale del Corpo ma se finita la licenza non l'occuperà in persona, l'alloggio gli sarà ritolto e dato ad altro uffiziale.
§ 893. Il rifiuto fatto dell'alloggio sarà irrevocabile per tutto il tempo del soggiorno del reggimento nello stesso quartiere.
§ 894. Il maggior o minor sito da concedersi a ciascun uffiziale, dipenderà intieramente dall'equità del comandante del Corpo, il quale procurerà di alloggiarne in quartiere il maggior numero possibile, sia per menomar loro le spese, sia per utilità del servizio.
Epperciò potrà fare alloggiare due per camera tutti gli uffiziali subalterni, ad eccezione però di quelli contemplati nel § 886.
§ 895. Gli alloggi che per superiore disposizione fossero destinati a gradi speciali, continueranno ad essere occupati dai loro titolari.
Storico versioni
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