Regolamento›Capo II
Art. 247
Disposizione degli attrezzi ed arredi nelle camerate.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 901. Non è tollerato nelle camerate nessun oggetto non prescritto.
§ 902. Le armi a fuoco vogliono esser collocate coi loro turaccioli, se ne sono provviste, e col cane abbattuto, sulla rastrelliera d'armi nel sito portante il nome dei militari, cui rispettivamente appartengono. Le lancie stanno appoggiate alle apposite rastrelliere.
§ 903. Ad ogni rastrelliera sta appeso uno strofinaccio di lana umettato d'olio e di sego fuso, che ogni soldato deve passare sulla canna della propria arma prima di rimetterla al sito.
§ 904. I recipienti per l'acqua, ripuliti e riempiti dai quartilieri in un angolo a ciò destinato, e le scope in un altro, dove però non rimarrà alcuna immondizia.
§ 905. Sopra di una tavola deve esser sempre un recipiente con coperchio ripieno di bianchetto; un'altra tavola è destinata per pulirvi le armi.
§ 906. Le panche e le tavole vogliono essere ordinatamente disposte secondo le località.
§ 907. Le camere occupate dal piccolo stato maggiore, e quelle degli ammogliati e dell'infermeria, sono tenute, per cura dell'aiutante maggiore e del furiere maggiore, in modo analogo a quanto è indicato per le camerate degli squadroni.
Storico versioni
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