RegolamentoCapo II

Art. 247

Disposizione degli attrezzi ed arredi nelle camerate.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 901. Non è tollerato nelle camerate nessun oggetto non prescritto. § 902. Le armi a fuoco vogliono esser collocate coi loro turaccioli, se ne sono provviste, e col cane abbattuto, sulla rastrelliera d'armi nel sito portante il nome dei militari, cui rispettivamente appartengono. Le lancie stanno appoggiate alle apposite rastrelliere. § 903. Ad ogni rastrelliera sta appeso uno strofinaccio di lana umettato d'olio e di sego fuso, che ogni soldato deve passare sulla canna della propria arma prima di rimetterla al sito. § 904. I recipienti per l'acqua, ripuliti e riempiti dai quartilieri in un angolo a ciò destinato, e le scope in un altro, dove però non rimarrà alcuna immondizia. § 905. Sopra di una tavola deve esser sempre un recipiente con coperchio ripieno di bianchetto; un'altra tavola è destinata per pulirvi le armi. § 906. Le panche e le tavole vogliono essere ordinatamente disposte secondo le località. § 907. Le camere occupate dal piccolo stato maggiore, e quelle degli ammogliati e dell'infermeria, sono tenute, per cura dell'aiutante maggiore e del furiere maggiore, in modo analogo a quanto è indicato per le camerate degli squadroni.
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Disposizione degli attrezzi ed arredi nelle camerate. (Art. 247 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo