RegolamentoCapo VI

Art. 266

Attribuzioni dell'uffiziale di picchetto.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1004. L'uffiziale di picchetto veglia, attenendosi specialmente alle posizioni che in proposito vengono divisate ai seguenti capi: a) Sulla tranquillità, buon ordine e sicurezza del quartiere, facendo rapporto al capitano d'ispezione di tutto ciò che potesse turbarli. b) Sull'entrata in quartiere delle persone estranee, sull'uscita dei militari, siano essi o no di servizio, nonché sui militari che rientrano di licenza serale. c) Sulla mondezza dei locali mentovati all'alinea del § 913, a mente dei precedenti e seguenti. d) Sulla custodia dei viveri, sul rancio, e specialmente sulla sua preparazione e distribuzione, sulla pulizia e buon ordine delle cucine, dei loro attrezzi, delle gavette degli individui, e sulla buona qualità dell'acqua che vi s'impiega. e) Sulla guardia di polizia, e sull'osservanza dei doveri che spettano ad essa ed al suo comandante, e delle consegne date anche verbalmente. f) Sulle sale di punizione, sui detenuti e sui consegnati, e perché strettamente si osservi il disposto a loro riguardo dai precedenti e seguenti. g) Sul sergente d'ispezione, assicurandosi che questi faccia per tempo preparare l'acqua per abbeverare i cavalli, servendosi per ciò dei consegnati e dei puniti di prigione semplice, ed in loro mancanza degli uomini comandati espressamente, e giammai delle guardie-scuderie. h) Sul servizio delle scuderie sì di giorno che di notte, nelle ore in in cui non sono presenti gli uffiziali di settimana. Ad un tal fine vi si recherà per sorvegliare la distribuzione del fieno, specialmente quella che si fa alla sveglia, e le altre operazioni che devono aver luogo a quell'ora. § 1005. Venendo ordinato di far prendere il fresco ai cavalli, spetta a lui di vegliare, perché gli uomini comandati non si allontanino, ma siano attenti ad impedire che i cavalli si offendano. § 1006. L'uffiziale di picchetto interviene a tutte le chiamate (§ 1288 e seg.), e si presenta a tutti gli uffiziali superiori che entrano in quartiere per riceverne tosto, occorrendo, gli ordini, ed accompagnarli ove però non ne lo dispensino. § 1007. Non permette l'uscita dal quartiere a nessun drappello od ordinanza a cavallo, nè tanto meno a cavalli di truppa isolati, se prima non ne ha ricevuto l'ordine dal comandante del Corpo, dall'uffiziale superiore di servizio, o dal capitano d'ispezione, oppure un avviso dell'aiutante maggiore. § 1008. Non esce dal quartiere col picchetto armato senza riceverne avviso dalla maggiorità, ed in tal caso egli comunica all'aiutante maggiore di settimana le consegne ricevute, onde porlo in grado di rimpiazzarlo momentaneamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-266

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Attribuzioni dell'uffiziale di picchetto. (Art. 266 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo