Regolamento›Capo VI
Art. 270
Dei caporali e soldati incaricati di portare il rancio agli uomini di servizio.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1019. Il caporale comandato per accompagnare il rancio da recarsi agli assenti, si accerta prima di partire dal quartiere che il caporale di cucina gli rimetta la quantità di razioni necessarie, e ne è quindi mallevadore. S'informa accuratamente del luogo ore deve accompagnare il rancio, vi si reca coi suoi soldati, e ne ritorna per la strada più breve, senza mai allontanarsi da loro.
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