Regolamento›Capo VI
Art. 272
Caporali e soldati comandati per la mondezza.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1022. I soldati comandati per la mondezza del quartiere attendono sotto la direzione dei caporali a tal fine pur comandati, ed a seconda delle istruzioni del sergente d'ispezione, alla scopatura ed alle altre operazioni necessarie per la nettezza di tutti i siti del quartiere mentovati all'alinea del § 913, avvertendo che sono mallevadori di ogni guasto negli attrezzi a tal uopo loro affidati procedente da incuria.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-272