Regolamento›Capo VI
Art. 277
Casi in cui la guardia del quartiere prende le armi, ed onori che rende.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 1038. La guardia del quartiere prende le armi ad ogni chiamata del reggimento, ed ogni qual volta entra od esce un drappello armato; le prende per il comandante del Corpo, per gli uffiziali generali in divisa, ed infine per rendere gli onori prescritti dal regolamento pel servizio militare nelle divisioni e nelle piazze.
Per gli altri uffiziali superiori del Corpo, la guardia si schiera senza armi al grido: fuori la guardia.
§ 1039. Ogni qual volta il comandante del Corpo entra in quartiere di notte, la guardia rimane riunita sotto le armi finché ne sia uscito, o ne venga da esso dispensata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-277