Art. 278 · Ulteriori doveri della guardia di polizia.
RegolamentoCapo VI

Art. 278

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Ulteriori doveri della guardia di polizia.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1040. I doveri generali prescritti dal regolamento del servizio di piazza sono anche applicabili alla guardia di polizia, per quanto non vi ostino i precedenti articoli. § 1041. La consegna generale, firmata dal comandante del Corpo, sta affissa nel corpo di guardia; quelle verbali sono comunicate alla guardia dal solo uffiziale di picchetto.
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