Art. 276 · Delle sentinelle alle prigioni.
RegolamentoCapo VI

Art. 276

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Delle sentinelle alle prigioni.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 1037. Qualunque sentinella, ma specialmente quella delle prigioni, accorgendosi che ivi si giuochi, si fumi, sorgano dispute, si schiamazzi o si canti, ovvero vi sia lume o fuoco, ne avverte immediatamente la guardia. Veglia parimente acciocchè nulla vi s'introduca di soppiatto.
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