Regolamento›Capo VIII
Art. 132
Dei vivandieri.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 468. I vivandieri sono tenuti agli stessi doveri disciplinari che gli altri soldati.
§ 469. Devono sempre essere forniti, proporzionatamente allo smercio loro, di una sufficiente quantità di viveri e bevande di buona qualità.
§ 470. È loro stretto dovere di serbare la massima nettezza nella cantina, e negli attrezzi di cucina, e di tener bene stagnati quelli di rame. Terranno sempre affissa in luogo apparente la tabella dei prezzi, approvata e vidimata dall'aiutante maggiore.
§ 471. Nelle marcie e nelle fazioni stanno sempre a portata della truppa, con buona provvista di viveri e di vino, pronti agli ordini del comandante.
§ 472. Sono in obbligo di somministrare nelle guarnigioni, o nei distaccamenti la mensa ai sott'uffiziali, se così viene loro ordinato, ad un prezzo equo e conveniente, che sarà stabilito dal comandante del Corpo.
§ 473. Non possono ritenere nè vendere acquavite; devono chiudere la cantina alle ore prescritte; non vi permettono giuochi di fortuna; e qualora accadano disordini, ne avvertono immediatamente la guardia di polizia.
§ 474. È loro vietato di cedere a credito viveri o bevande ai sott'uffiziali, caporali e soldati, o di acquistare altrimenti su di loro titoli di credito eccedenti l'ammontare di un mese di paga, dedotta la tangente dovuta alla mensa, od all'ordinario, e l'alta paga dei musicanti.
§ 475. Il vivandiere è tenuto a soddisfare i diritti di gabella stabiliti dalle leggi, e segnatamente dalla legge 14 gennaio 1853, , al qual fine i comandanti di Corpo indicano ai Prefetti ed ai Municipii che ne li richiedono, quale sia la forza stabilita pel Corpo rispettivo dalle tabelle di formazione.
§ 476. Il vivandiere è similmente tenuto al pagamento dei dazi municipali, dovendosi assoggettare, ove occorra, alle disposizioni dei regolamenti relativi ai medesimi.
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