RegolamentoCapo VIII

Art. 131

Dei trombettieri musicanti.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 467. I trombettieri musicanti hanno, rispetto alla disciplina, gli stessi doveri ed autorità che gli altri militari, secondo il grado di cui sono rivestiti. Oltre agli obblighi inerenti alla loro qualità, essi devono procurare sempre di perfezionarsi nell'arte loro, e far quell'insegnamento di cui siano incaricati agli altri musicanti meno abili ed agli allievi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-131

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Dei trombettieri musicanti. (Art. 131 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo