Regolamento›Capo IX
Art. 133
Sue attribuzioni e doveri in genere.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 477. Al capitano comandante di uno squadrone spetta di condurlo nelle vie dell'onore, e renderlo utile allo Stato ed al regio servizio.
Essendo lo squadrone una delle unità organiche del Corpo, per quanto riguarda la disciplina, l'istruzione e l'amministrazione, il capitano deve attendervi con tutto lo zelo, ed adoperarsi soprattutto a mantenervi vivo e profondo il sentimento del dovere militare.
§ 478. L'importanza di tale carica richiede che il militare chiamato ad occuparla, riunisca a tutte le virtù del soldato la capacità e le cognizioni di un comandante valoroso ed intrepido in faccia al nemico, contro cui deve condurre la sua truppa con prudenza e fermezza, incoraggiandola coll'esempio nei più gravi momenti.
Costantemente esatto nell'adempimento dei propri doveri, egli ecciterà i suoi subordinati ad imitarlo, trovandosi sempre il primo ovunque lo richieda il servizio.
§ 479. La sua condotta vuol essere esemplare.
Procurerà di mantenersi in perfetta concordia cogli uffiziali degli altri squadroni e di tenere cogli uffiziali suoi dipendenti quel contegno benevolo, che senza nuocere alla sua autorità, valga ad assicurargliene l'affezione.
Nè trascurerà d'acquistarsi l'affezione della sua truppa, dimostrando costante e paterna premura pel suo benessere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-133