RegolamentoCapo IX

Art. 134

Rapporti ed ordini.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 480. Il capitano riceve regolarmente, e fa i rapporti, riceve, e comunica gli ordini nel modo prescritto dalla parte 3.ª di questo regolamento; ma ove succeda alcunchè d'importante nel suo squadrone, ne informa immediatamente l'uffiziale superiore di servizio. § 481. Egli sottoscrive tutti i rapporti, specchi, buoni, ed altri documenti riguardanti lo squadrone, ed è il solo mallevadore verso i suoi superiori della regolarità ed esattezza loro.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-134

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Rapporti ed ordini. (Art. 134 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo