RegolamentoCapo VIII

Art. 130

Del capo-musica.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 463. Allorchè il trombettiere maggiore non è in grado di disimpegnare le attribuzioni di capo-musica, il consiglio d'amministrazione viene autorizzato a stipulare convenzioni con un musicante, che riunisca le qualità richieste per il disimpegno delle medesime, ed il quale in questo caso avrà il grado concessogli dal regolamento sull'avanzamento, e verrà arruolato a norma dei §§ 785 e 802 del regolamento sul reclutamento. § 464. Il capo-musica ha sopra tutti i militari di grado inferiore, e specialmente sui musicanti, l'autorità che il suo grado gli conferisce, vigilando su questi ultimi siccome vuole la sua carica. § 465. Egli dipende direttamente dall'aiutante maggiore in 1.° a cui è affidata la direzione della musica, ed ha gli stessi doveri di disciplina che gli altri sott'uffiziali. § 466. Dirige le ripetizioni, compone marcie militari ed altri pezzi di musica, ed istruisce i suoi subordinati nell'arte loro.
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Del capo-musica. (Art. 130 E' approvato il regolamento di disciplina per l'Arma di Cavalleria.) — Testo vigente | Portale Normativo