Regolamento›Capo VIII
Art. 130
211 / 413Del capo-musica.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 463. Allorchè il trombettiere maggiore non è in grado di disimpegnare le attribuzioni di capo-musica, il consiglio d'amministrazione viene autorizzato a stipulare convenzioni con un musicante, che riunisca le qualità richieste per il disimpegno delle medesime, ed il quale in questo caso avrà il grado concessogli dal regolamento sull'avanzamento, e verrà arruolato a norma dei §§ 785 e 802 del regolamento sul reclutamento.
§ 464. Il capo-musica ha sopra tutti i militari di grado inferiore, e specialmente sui musicanti, l'autorità che il suo grado gli conferisce, vigilando su questi ultimi siccome vuole la sua carica.
§ 465. Egli dipende direttamente dall'aiutante maggiore in 1.° a cui è affidata la direzione della musica, ed ha gli stessi doveri di disciplina che gli altri sott'uffiziali.
§ 466. Dirige le ripetizioni, compone marcie militari ed altri pezzi di musica, ed istruisce i suoi subordinati nell'arte loro.
Storico versioni
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