Regolamento›Capo VIII
Art. 127
Del trombettiere maggiore.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 449. Il trombettiere maggiore deve avere in grado superiore le qualità richieste per un trombettiere (§ 458).
§ 450. Veglia sulla condotta e sulla montura dei trombettieri, e procura che le loro trombe sieno sempre in buono stato.
§ 451. Esercita i trombettieri in tutte le suonerie prescritte, a seconda degli ordini dell'aiutante maggiore, e lo informa di quanto ha tratto alla loro istruzione e alla loro condotta in servizio.
§ 452. Interviene sempre all'ordine coi furieri collocandosi alla loro sinistra, cioè essendo in circolo, a destra dell'aiutante maggiore, e si trova pure a tutte le riunioni dei trombettieri.
§ 453. Tiene il turno del servizio pei trombettieri.
§ 454. Tutte le sere riunisce all'ora stabilita i trombettieri, se ne è il caso, e li accompagna nel luogo stabilito dal comandante del Corpo per suonare la ritirata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-127