Art. 127 · Del trombettiere maggiore.
RegolamentoCapo VIII

Art. 127

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Del trombettiere maggiore.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 449. Il trombettiere maggiore deve avere in grado superiore le qualità richieste per un trombettiere (§ 458). § 450. Veglia sulla condotta e sulla montura dei trombettieri, e procura che le loro trombe sieno sempre in buono stato. § 451. Esercita i trombettieri in tutte le suonerie prescritte, a seconda degli ordini dell'aiutante maggiore, e lo informa di quanto ha tratto alla loro istruzione e alla loro condotta in servizio. § 452. Interviene sempre all'ordine coi furieri collocandosi alla loro sinistra, cioè essendo in circolo, a destra dell'aiutante maggiore, e si trova pure a tutte le riunioni dei trombettieri. § 453. Tiene il turno del servizio pei trombettieri. § 454. Tutte le sere riunisce all'ora stabilita i trombettieri, se ne è il caso, e li accompagna nel luogo stabilito dal comandante del Corpo per suonare la ritirata.
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