Regolamento›Capo IX
Art. 135
Doveri del capitano quando lo squadrone si riunisce per esercitazioni od altro.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 482. Ogniqualvolta lo squadrone si riunisce per le esercitazioni o per altre cose, il capitano si accerta che tutti i suoi dipendenti sieno puliti, e nella montura prescritta, ed abbiano le armi ed i cavalli in buono stato; che sieno ben ferrati; riconosce la forza dei presenti, sì in uomini che in cavalli; s'informa del motivo dell'assenza dei mancanti, e riunendosi il reggimento ne rende conto a chi ne assume il comando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-135