Regolamento›Capo IX
Art. 139
Stati di condotta e proposizione per l'avanzamento. Note caratteristiche.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 492. Nella prima quindicina di novembre d'ogni anno il capitano estende:
Uno specchio di condotta dei sott'uffiziali e caporali dello squadrone, conforme al mod. n.° 3, che poi rimette suggellato all'uffiziale superiore, dal quale dipende il proprio squadrone.
Questi lo rassegna poscia corredato delle sue osservazioni al comandante del Corpo.
Uno specchio simile degli altri uomini dello squadrone (mod. n.° 3 bis) che ritiene presso di sè per sua norma, per darne notizia a qualunque uffiziale superiore che lo richiede, e per valersene nella compilazione delle liste di proposizione per avanzamento.
§ 493. Lo specchio dei sott'uffiziali e caporali vuole essere scritto da un uffiziale, il capitano ne ritiene copia in un registro che ogni cinque anni viene rinnovato, ed in capo ad altri cinque è rimesso al comandante del Corpo per essere distrutto.
§ 494. Nel mese poi di dicembre d'ogni anno, e così pure in qualsivoglia altra epoca ne venga richiesto, il capitano forma le liste di proposizione per l'avanzamento, contemplate all' del regolamento 5 giugno 1854, e le consegna all'uffiziale superiore, sotto il cui comando è il proprio squadrone, siccome ivi è prescritto.
Però le liste, e gli stati di condotta dei militari dello stato maggiore, sono rimesse al luogotenente colonnello, od in sua assenza al maggiore, per l'ulteriore spedizione.
§ 495. Nello stesso mese di dicembre d'ogni anno egli distende sui fogli d'assento matricolare e di punizione, modello n.° 18, le note caratteristiche intorno alla condotta, all'istruzione ed alle qualità fisiche e morali dei suoi sott'uffiziali, caporali e soldati, desumendole dai mentovati specchi di condotta, modelli n.° 3 e 3 bis, e vi appone la sua firma.
§ 496. Tutti gli specchi, le liste, e le note suddivisate, vogliono essere estesi dal capitano coll'assistenza degli altri uffiziali dello squadrone, i quali tutti avranno ben presente il disposto del § 268.
I detti documenti recheranno sempre la data del giorno in cui furono firmati.
Storico versioni
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