Regolamento›Capo VIII
Art. 131
212 / 413Dei trombettieri musicanti.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 467. I trombettieri musicanti hanno, rispetto alla disciplina, gli stessi doveri ed autorità che gli altri militari, secondo il grado di cui sono rivestiti.
Oltre agli obblighi inerenti alla loro qualità, essi devono procurare sempre di perfezionarsi nell'arte loro, e far quell'insegnamento di cui siano incaricati agli altri musicanti meno abili ed agli allievi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-131