Regolamento›Capo VI
Art. 114
Compilazione dei certificati medici.
In vigore dal 1 giu 1864
§ 402. Dovendo rilasciare certificati a pro di militari che invocano la riforma o la giubilazione, o che vi sieno proposti dal comandante del Corpo, si atterranno alle norme espresse nella Nota B annessa a questo regolamento, al fine di mettere in grado il consiglio d'amministrazione del Corpo di farsi un giusto concetto sulla natura e sul grado dell'infermità dei militari proposti, di apprezzarne le conseguenze, e di valutare i loro titoli al conseguimento della riforma, o della giubilazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-114