RegolamentoCapo VII

Art. 118

Sue attribuzioni e doveri.

In vigore dal 1 giu 1864
§ 414. Egli è specialmente tenuto a curare con maggior diligenza i cavalli tutti del Corpo, sieno essi di truppa che appartenenti ad uffiziali, ed a far loro le volute operazioni. Le sue specialità richiedendo che egli sia spesso chiamato a riempiere le funzioni di perito, egli le disimpegna colla massima imparzialità e col massimo scrupolo. § 415. È tenuto a prestarsi nella cerchia delle sue specialità a qualunque servizio, tanto per invito che gli venga fatto dall'autorità militare, quanto dall'intendenza militare. Con indefesso studio, e con pratiche applicazioni egli deve mantenersi al fatto dei progressi dell'arte sua, e nel continuo esercizio di essa. § 416. Deve osservare il prescritto del regolamento del 31 luglio 1861 (pagina 556 e seg. del Giornale Militare). Si attiene ai veglianti regolamenti per ottenere sugli alimenti dei cavalli infermi quell'economia che non riesca loro di detrimento. § 417. Egli si deve trovare in caserma nelle ore del governo, per visitare i cavalli del Corpo, più specialmente quelli che i sergenti di settimana gl'indicassero come indisposti. Ordina l'invio all'infermeria di quelli che riconosce infermi, essendo vietato il curarne fuori di essa. Oltre tali visite egli è tenuto di tosto recarsi a visitare i cavalli ogni qual volta ne sia richiesto. Procura pure di visitarli negli accantonamenti il più frequentemente possibile, prendendo in proposito gli opportuni ordini superiori. § 418. All'arrivo al Corpo di qualunque distaccamento, egli passa una attenta visita ai cavalli dello stesso. § 419. È tenuto di fare agli uffiziali, sott'uffiziali ed altri quel corso d'ippiatria, o di mascalcia che il comandante del Corpo giudicasse d'affidargli. § 420. All'arrivo di cavalli di rimonta, deve visitarli ed esaminarli attentamente, riconoscere se alcuno sia affetto da qualche malattia, e più particolarmente se contagiosa; verificare i contrassegni, facendo oggetto di più minute osservazioni quelli che fossero particolarmente guarentiti. § 421. Quando un cavallo sta per morire, il veterinario in 1.° ne dà contezza all'ufficio dello stato maggiore, acciò ne informi il funzionario d'intendenza militare, ed accadendone la morte, ne stende la relazione col verbale, che quegli è tenuto di firmare. § 422. Egli deve saper bastantemente maneggiare il cavallo, onde poter seguire il Corpo in ogni circostanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1864-02-25;1180#art-r-118

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